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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1693

Che proroga la facoltà della finanza di rinunciare all'applicazione di penalità per omessa infedele o tardiva denuncia di patrimonio. (022U1693)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601,  che  conferisce  i  pieni
poteri al Governo del Re; 
 
  Visto il R. decreto-legge  5  febbraio  1922,  n.  78,  riguardante
l'imposta straordinaria sul patrimonio; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze, d'accordo col Ministro del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  La facolta' attribuita alla finanza dall'ultimo comma dell'art.  51
del  R.  decreto-legge  5  febbraio  1922,  n.  78,   di   rinunciare
all'applicazione  delle  pene  pecuniarie,  per  omessa,  infedele  o
tardiva denuncia di patrimonio e' estesa a  tutti  i  concordati  che
verranno conchiusi, nelle condizioni previste dal predetto  articolo,
fino al 30 giugno 1923.