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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1693

Che proroga la facoltà della finanza di rinunciare all'applicazione di penalità per omessa infedele o tardiva denuncia di patrimonio. (022U1693)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026
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