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REGIO DECRETO 21 dicembre 1922, n. 1692

Che riduce da 14 ad 8 i tagli dei bolli per le profumerie e specialità medicinali con caratteristiche distinte per le due specie di prodotti. (022U1692)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026