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REGIO DECRETO 16 dicembre 1922, n. 1628

Che proroga la temporanea abolizione del dazio sul frumento, l'avena, il granturco e la segala e riduce quelli per le farine. (022U1628)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/01/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 4-1-1923
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In forza dei poteri conferiti al Governo del Re,  con  la  legge  3
dicembre 1922, n. 1601 
 
  Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1922,  n.  777,  col  quale  la
temporanea abolizione del dazio doganale sul  frumento,  l'avena,  il
granturco (escluso quello bianco) e la segala, fu prorogata  fino  al
31 dicembre 1922; 
 
  Vista la tariffa  generale  dei  dazi  doganali  approvata  con  R.
decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze di concerto con i ministri per il tesoro, per  l'industria  e
il commercio e per l'agricoltura; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato o decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  La temporanea abolizione del dazio doganale sul frumento,  l'avena,
il granturco (escluso quello bianco) e la segala,  prorogata  col  R.
decreto-legge 11 giugno 1922, n. 777,  sara'  mantenuta  fino  al  30
giugno 1923.