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REGIO DECRETO 7 dicembre 1922, n. 1598

Contenente le tabelle degli stipendi nonchè norme di carriera pel personale insegnanti della R. Scuola superiore normale di Pisa. (022U1598)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-4-1922
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 2 della legge 22 agosto 1922, n. 1160; 
 
  Veduto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  la
istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  All'art. 1 del Nostro decreto 13 maggio 1920, n. 931, e' sostituito
il seguente: 
 
  «Gli stipendi e relativi aumenti periodici e  le  retribuzioni  del
personale insegnante della R. Scuola superiore normale di  Pisa  sono
stabiliti come dall'annessa tabella. 
 
  «Gli incarichi di' insegnamento di lingue  straniere  moderne  sono
retribuiti nella misura stabilita dell'articolo 28-quater della legge
25 luglio 1922, n. 1147. 
 
  «Il fondo per gli stipendi del personale subalterno, il quale  gode
anche del vitto e dell'alloggio, e' portato a L. 21.600».