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REGIO DECRETO 3 dicembre 1922, n. 1596

Contenente le tabelle degli stipendi, nonchè norme di carriera degli insegnanti e dei capi d'Istituto di istruzione media e normale, degli ispettori delle scuole predette, dei funzionari dei Convitti nazionali e dei RR. Educandati femminili e contenente inoltre la tabella che fissa le tasse per le scuole medie e normali. (022U1596)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-12-1922
al: 15-12-2010
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  Il numero 1596 della raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti
del Regno contiene il seguente decreto: 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080; 
 
  Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica, di concerto coi Nostri ministri  segretari  di
Stato per il tesoro e per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  A decorrere dal 1° aprile 1922 lo stipendio degli insegnanti e  dei
capi degli Istituti d'istruzione media  e  normale,  degli  ispettori
delle scuole predette, dei funzionari dei Convitti  nazionali  e  dei
RR. Educandati femminili e' stabilito in  conformita'  delle  annesse
tabelle A, B, C, D,  E,  F,  firmate,  d'ordine  Nostro,  dai  Nostri
ministri segretari di  Stato  per  l'istruzione  pubblica  e  per  il
tesoro.