stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 7 dicembre 1922, n. 1594

Che approva le norme di carriera, e le tabelle degli stipendi per personale assistente, tecnico e subalterno universitario. (022U1594)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  29-12-1922 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Il numero 1594 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la P.

I.,

di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il personale scientifico degli osservatori astronomici universitari ed autonomi comprende: astronomi, astronomi aggiunti ed assistenti.

Ai posti di astronomo si provvede per concorso fra gli astronomi aggiunti e gli assistenti degli osservatori astronomici che siano in servizio da almeno due anni.

Ai posti di astronomo aggiunto si provvede per concorso fra gli assistenti degli osservatori astronomici.

Ai posti di assistente degli osservatori astronomici si provvede per concorso tra i laureati in matematiche pure, in fisica o in ingegneria.

I prodotti concorsi sono banditi dal Ministero della P. I. ed il bando relativo viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso almeno 30 giorni prima della scadenza del termino.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministero della P. I. e debbono essere composte di 5 membri, di cui 3 direttori di osservatori e 2 professori universitari.

Gli astronomi e gli astronomi aggiunti sono nominati stabilmente mediante decreto Reale.

Gli assistenti sono nominati con decreto Ministeriale per 5 anni, salvo contraria disposizione. Dopo un quinquennio di lodevole servizio possono ottenere, su proposta dei rispettivi direttori, la stabilità.