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REGIO DECRETO 19 novembre 1922, n. 1590

Che reca norme circa, le retribuzioni da corrispondere ai militari di truppa eventualmente adibiti in Libia alla esecuzione di lavori pubblici di natura civile. (022U1590)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-12-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  l'ordinamento  dei  servizi  per  le  opere   pubbliche   in
Tripolitania ed in Cirenaica, approvato con D. L. 23  dicembre  1915,
n. 1979; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  le
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Le spese eventualmente occorrenti per retribuire  la  mano  d'opera
militare che verra', in linea eccezionale, e nei limiti dello stretto
necessario adibita in Libia alla esecuzione  di  lavori  pubblici  di
natura civile, e quelle  per  le  indennita'  da  corrispondere  agli
ufficiali e sottufficiali  incaricati  della  relativa  sorveglianza,
faranno carico ai fondi stanziati nei bilanci  della  Tripolitania  e
della  Cirenaica  per  la  esecuzione  delle   corrispondenti   opere
pubbliche.