Che estende al limite di L. 8000 la facoltà delle Intendenze di
finanza di disporre l'annullamento dei crediti del Fondo per il culto
riconosciuti inesigibili. (022U1586)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1922
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)