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REGIO DECRETO 16 novembre 1922, n. 1586

Che estende al limite di L. 8000 la facoltà delle Intendenze di finanza di disporre l'annullamento dei crediti del Fondo per il culto riconosciuti inesigibili. (022U1586)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-12-1922
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  la
giustizia e  gli  affari'di  culto,  di  concerto  col  Comitato  dei
ministri cui al comma 1° dell'articolo 2 della legge 13 agosto  1921,
n. 1080; 
 
  Sentita la Commissione parlamentare di cui al comma  2  del  citato
articolo; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' estesa sino al limite di L. 8000 la facolta' attribuita  col  R.
decreto 13 giugno  1895,  n.  369  alle  Intendenze  di  finanza  per
l'annullamento dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili nei
sensi degli articoli 301 e 303 del  regolamento  sull'Amministrazione
del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato.