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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1568

Riguardante la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per la «propaganda all'estero». (022U1568)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 26-12-1922
al: 15-6-1923
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 22 gennaio 1920, n. 135; 
 
  Visti i decreti Luogotenenziali n. 1647  del  23  novembre  1916  e
quelli del 1° ottobre 1917 e n. 182 del 3 febbraio  1918,  coi  quali
venne  istituito  presso  il  Ministero  dell'interno  uno   speciale
Sottosegretariato di stato per  la  durata  della  guerra  «  per  la
propaganda morala ai fini della guerra all'estero e per la  direzione
dell'Ufficio stampa presso il  Ministero  dell'interno  »  con  fondi
assegnati nella parte straordinaria  del  bilancio  della  spesa  del
Ministero del tesoro sotto la rubrica « Presidenza del Consiglio  dei
ministri » da versarsi  al  tesoro  in  conto  corrente  in  uno  dei
provvedimenti  derivanti  dall'esercizio  della   propaganda   e   da
amministrarsi in  deroga  alle  norme  stabilite  dalla  legge  sulla
contabilita' generale dello Stato, redigendone apposito rendiconto da
comunicarsi  al  Parlamento  in  allegato  a  quello   generale   del
consuntivo dello Stato; 
 
  Visto che successivamente col  decreto  Luogotenenziale  14  luglio
1918, n. 1050, le edette disposizioni vennero modificate prescrivendo
invece rendiconti periodici da rimettere al tesoro,  il  quale  entro
sei mesi dalla pubblicazione della  pace  avrebbe  dovuto  comunicare
tutti i suddetti rendiconti al Parlamento; 
 
  Considerato che coll'art. 2 del decreto Luogotenenziale 23 novembre
1916, n. 1647, alle spese imputate e da imputarsi al  capitolo  delle
spese occorrenti per svolgere un'azione di propaganda morale ai  fini
della guerra era da provvedere con  tutte  le  stesse  norme  seguite
nella erogazione  dei  fondi  stanziati  per  le  spese  segrete  nel
bilancio del Ministero degli affari esteri; 
 
  Che percio' le spese riferibili alla gestione per  il  periodo  dal
novembre 1916 al 1° novembre 1917, in cui avvenne la  erogazione  dei
fondi  predetti,  non  debbono  essere  soggette  a   rendiconto   da
presentarsi alla Corte dei conti; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  ministro  segretario  di  Stato  per  il
tesoro, di concerto con quello per l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il ministro per l'interno dovra' presentare, non oltre il 30 giugno
1923, alla Corte dei conti il rendiconto degli introiti o delle spese
per la gestione dal 1° novembre 1917 in poi relativa alla  propaganda
all'estero.