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REGIO DECRETO 27 ottobre 1922, n. 1567

Riguardante la resa dei conti alla Corte dei conti della gestione fuori bilancio per «l'assistenza civile e la propaganda interna». (022U1567)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  26-12-1922 al: 15-6-1923
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale n. 130 del 10 febbraio 1918 col quale veniva istituito il Commissariato generale per l'assistenza civile o la propaganda interna, con fondi a carico del Ministero dell'interno, sul cui bilancio dovevano essere inscritti, e con i proventi della propaganda, oblazioni, ecc.;
Visto il decreto Luogotenenziale n. 500 del 14 aprile 1918 che stabiliva che i detti fondi venissero versati in un conto corrente col tesoro, e messi a disposizione del Commissariato in deroga alle disposizioni della legge sulla contabilità generale dello Stato;
Visto che successivamente col decreto Luogotenenziale n. 1050 del 14 luglio 1918 fu fatto obbligo al Commissariato per l'assistenza civile e la propaganda interna di inviare ogni tre mesi il conto della sua gestione al Ministero del tesoro perché questi potesse comunicarne il rendiconto al Parlamento entro sei mesi dalla pubblicazione della pace;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il ministro per l'interno dovrà presentare non oltre il 30 giugno 1923 alla Corte dei conti il rendiconto degli introiti e delle spese la gestione dal 10 febbraio 1918 in poi (o cioè fino alla chiusura del conto corrente aperto con la tesoreria centrale del Regno) relativa al Commissariato per l'assistenza civile e la propaganda interna.