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REGIO DECRETO 16 novembre 1922, n. 1555

Che concede amnistia per i reati commessi nella Colonia Eritrea previste dagli articoli 123, 124 della raccolta degli atti dell'autorità pubblica approvato con R. decreto 30 dicembre 1909, n. 845. (022U1555)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 22-12-1922
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
  Il numero 1555 della raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti
del Regno contiene il seguente decreto: 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 8 dello statuto fondamentale del Regno; 
 
  Vista la legge 6 luglio 1912 ed il R. decreto  20 novembre 1912  n.
1205; 
 
  Visto  il  R.  decreto  2  luglio  1908,  n.  325  e   il   decreto
governatoriale 11 luglio 1908, n. 756; 
 
  Visti gli articoli 86 e 87 del Codice penale e gli articoli  589  e
591 del Codice di procedura penale; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Nostro ministro segretario di  Stato  per
le colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' concessa amnistia per i reati  commessi  nella  Colonia  Eritrea
previsti  negli  articoli  123  e  124  della  Raccolta  degli   atti
dell'autorita' pubblica  della  Colonia  medesima  approvata  con  R.
decreto 30 dicembre 1909, numero 845.