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REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1922, n. 1427

Concernente il trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia guardia di finanza e della Regia guardia per la pubblica sicurezza. (022U1427)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 21 marzo 1926, n. 597 (in G.U. 20/04/1926, n. 92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  1-4-1922 al: 8-10-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi dal Regio esercito, testo unico, approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, o successive modificazioni;
Visto il regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito, approvato con Regio decreto 10 dicembre 1882 e successive modificazioni;
Visto il Regio decreto 28 marzo 1915, n. 339, relativo alla creazione della qualifica di primo capitano, convertito in legge 6 aprile 1922, n. 479;
Visto il R. decreto 2 novembre 1919, n. 2079, relativo agli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali, modificato dai successivi RR. decreti 2 gennaio 1920, n. 148, 3 febbraio 1921, n. 55 e 26 marzo 1922, n. 403;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del R. esercito, modificato dai RR. decreti 7 marzo 1920, n. 351, e 10 febbraio 1921, n. 125;
Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n, 494, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;
Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;
Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale;
Vista la legge 4 aprile 1922, n. 418, che concede una indennità speciale militare per gli ufficiali ed i sottufficiali del R. esercito;
Vista la legge 2 agosto 1922, n. 1169, che dà facoltà al Governo del Re di stabilire il trattamento economico anche per gli ufficiali e sottufficiali del R. esercito;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

prooposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi ministri del tesoro, dell'interno, delle finanze e delle colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Gli stipendi per gli ufficiali del R. esercito (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) sono stabiliti dalla tabella A annessa al presente decreto, firmata di ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.