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REGIO DECRETO 9 ottobre 1922, n. 1403

Che approva le nuove tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e di quelle differite relative ai versamenti facoltativi nei ruoli della mutualità e dei contributi riservati, della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. (022U1403)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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Testo in vigore dal:  8-12-1922 al: 8-5-2025
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, numero 245;
Veduta l'istanza del 22 agosto 1922 presentata dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali allo scopo di ottenere l'approvazione Sovrana delle nuove tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie relative ai versamenti facoltativi;
Veduta la deliberazione del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale predetta in data 12 maggio 1922;
Veduto il R. decreto 30 agosto 1919, n. 1807, che approva le tariffe della già Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai;
Veduto il R. decreto 30 agosto 1919, n. 1808, che approva le tariffe e le condizioni generali di contratto per le assicurazioni popolari di rendite vitalizie presso la Cassa Nazionale predetta;
Vedute le nuove tariffe;
Veduto il parere del Comitato permanente della previdenza e delle assicurazioni;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono approvate le nuove tariffe per la costituzione delle rendite vitalizie immediate e di quelle differite relative ai versamenti facoltativi nei ruoli della mutualità e dei contributi riservati, deliberate dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali nell'adunanza del 12 maggio 1922 e viste e sottoscritte, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.