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REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1922, n. 1353

Concernente la sistemazione politica ed amministrativa delle nuove Provincie. (022U1353)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/10/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 985 (in G.U. 02/07/1927, n. 151).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-10-1922
al: 15-12-2009
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  Il numero 1353 della raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti
del Regno contiene il seguente decreto: 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre  1920,  n.
1778; 
 
  Veduti i Regi decreti 22 luglio 1920, n. 1233, 14 agosto  1920,  n.
1234, 17 dicembre 1920, n. 1788, 8 settembre 1921, n. 1319; e  il  R.
decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  con  il  ministro  segretario  di  Stato  per  gli   affari
dell'interno e con il ministro segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Gli uffici di Commissari generali civili per la  Venezia  Giulia  e
per la Venezia Tridentina e l'ufficio di Commissario civile in  Zara,
sono soppressi. 
 
  Senza  pregiudizio  della  definitiva  circoscrizione  delle  nuove
Provincie e delle  ulteriori  disposizioni  concernenti  l'estensione
della legislazione del Regno ed ogni forma di assetto amministrativo,
l'esercizio dell'autorita' politica provinciale nei territori annessi
e' affidato ai prefetti del Regno, che  avranno  sede  a  Trento  con
giurisdizione nella Venezia Tridentina, a Trieste  con  giurisdizione
nella Venezia Giulia  e  a  Zara  con  giurisdizione  nel  territorio
dalmato annesso.