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REGIO DECRETO-LEGGE 16 agosto 1922, n. 1322

Che apporta variazioni alla legge 20 marzo 1913, n. 268, sull'ordinamento dei RR. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali. (022U1322)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/1922
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  9-11-1922 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col ministro del tesoro; Abbiano decretato e decretiamo:

Art. 1




All'art. 4 della legge 20 marzo 1913, n. 268, è sostistuito il seguente:

«Rispetto alle tasse di registro e bollo ed alle tasse ipotecarie e catastali tutti gli atti ed i contratti dei R. Istituti superiori di scienze economiche e commerciali sono sottoposti alle stesse norme stabilite per gli atti ed i contratti delle Amministrazioni dello Stato».

«Saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile e della tassa di manomorta i proventi di cui all'art. 3, ad eccezione dei lasciti, delle donazioni e dei contributi privati.