In esecuzione dell'art. 5 della legge 15 settembre 1922, n. 1237, che
modifica la competenza dei pretori e dei conciliatori. (022U1316)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/1922
Il Regio Decreto 6 settembre 1923, n. 1920 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 01/01/1924.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)