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LEGGE 16 luglio 1922, n. 1291

Che ratifica il R. decreto 20 gennaio 1921, n.129, col quale viene abrogato l'art.6 del decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n.869, recante provvedimenti di diritto pubblico e privato per i profughi di guerra. (022U1291)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/10/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))