stai visualizzando l'atto

LEGGE 6 agosto 1922, n. 1240

Che proroga il termine per l'espletamento dei procedimenti di responsabilità per recuperi, a norma delle leggi 18 luglio 1920, n. 1905, e 24 dicembre 1921, n. 1979, e del R. decreto 4 maggio 1922, n. 638, da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta per le gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate. (022U1240)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/10/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
vigente al 10/06/2026
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  16-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))