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LEGGE 22 agosto 1922, n. 1169

Concernente la proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati al 31 agosto 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922, e la proroga delle disposizioni per la semplificazione dei servizi e la sistemazione del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato. (022U1169)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  1-9-1922 al: 19-12-1922
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Art. 1



Il termine di cui alla legge 23 luglio 1922, n. 1017, riguardante l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-923, non approvati al 31 luglio 1922, è prorogato, per quelli non approvati al 31 agosto stesso anno, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 dicembre 1922.