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LEGGE 4 maggio 1922, n. 1127

Che converte in legge il R. decreto 22 febbraio 1920, n. 548, che esenta dalla tassa di fabbricazione gli esplosivi residuati dalla guerra, da impiegarsi per l'agricoltura. (022U1127)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))