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REGIO DECRETO 18 giugno 1922, n. 1019

Che fissa la decorrenza dei termini previsti dagli articoli 300, lettere a) e g) del trattato di Versaglia, e 252, lettere a) e g), del trattato di San Germano per le obbligazioni pecuniarie, che devono essere soddisfatte a mezzo dell'Ufficio di verifica e compensazione. (022U1019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  9-5-2025
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56))