Che fissa la decorrenza dei termini previsti dagli articoli 300,
lettere a) e g) del trattato di Versaglia, e 252, lettere a) e g),
del trattato di San Germano per le obbligazioni pecuniarie, che
devono essere soddisfatte a mezzo dell'Ufficio di verifica e
compensazione. (022U1019)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1922
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2025)