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LEGGE 23 luglio 1922, n. 1017

Che proroga l'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1922-23, non approvati entro il 31 luglio 1922, fino a quando siano tradotti in legge e non oltre il 31 agosto 1922. (022U1017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))