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LEGGE 6 luglio 1922, n. 1002

Che converte in legge i RR. Decreti 30 dicembre 1920, n. 1943, che proroga varie disposizioni in materia di credito agrario; 7 marzo 1920, n. 312, che autorizza il Governo a riunire e coordinare in testo unico le disposizioni sul credito agrario e 16 gennaio 1921, n. 34, che modifica il precedente. (022U1002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))