Che proroga al 31 dicembre 1922 la validità dei decreti 7 e 28
novembre 1920, nn. 1611-1700, e 26 giugno 1921, n. 930, relativi alle
anticipazioni sul prezzo delle forniture alle Ferrovie dello Stato.
(022U0978)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1922
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)