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REGIO DECRETO 15 giugno 1922, n. 975

Col quale si toglie la limitazione al numero delle concessioni di medaglie d'oro e d'argento a persone viventi e si stabilisce il soprassoldo dovuto per le medaglie stesse eccedenti il numero di 3. (022U0975)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026