Che eleva da L. 1,95 a L. 6,50 con effetto dal 1° luglio 1921,
l'assegno giornaliero agli addetti di corpi armati municipali ed ai
pensionati dello Stato o di altre pubbliche Amministrazioni assunti
in servizio in forza del R. decreto 26 novembre 1911, n. 1317.
(022U0969)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 05/08/1922
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)