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REGIO DECRETO 9 marzo 1922, n. 967

Contributi scolastici. (022U0967)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-8-1922 al: 15-12-2010
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Art. 1


N.
967. Regio decreto 9 marzo 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, di concerto col ministro del tesoro, il contributo scolastico, che il comune di Gonzaga (Mantova), deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 28.233,62 col R. decreto 29 aprile 1915, n. 971 è elevato a L. 31.819,62 a decorrere dal 1° ottobre 1921.