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LEGGE 11 giugno 1922, n. 916

Che converte in legge i Regi decreti 29 giugno 1916, n. 837, 26 maggio 1918, n. 782,30 giugno 1919, n. 1235, concernenti proroga di termini fissati dagli articoli 19 e 41 della legge 9 luglio 1908, n. 445, riguardanti agevolazioni ai Comuni della Basilicata e della Calabria per opere di provvista di acqua potabile. (022U0916)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))