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LEGGE 18 giugno 1922, n. 828

Riflettente il computo del tempo trascorso in zona d'armistizio o in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra. (022U0828)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))