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LEGGE 19 maggio 1922, n. 780

Che converte in legge il R. decreto 4 marzo 1920, n. 466, che dà facoltà al Ministero dell'industria e commercio di autorizzare le Casse di risparmio ordinarie, l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione e gli Istituti di previdenza non aventi fini di lucro privato, a far parte di Istituti locali per bonifiche idrauliche ed agrarie. (022U0780)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))