Che proroga al 31 agosto 1922, il termine di cui all'art. 5 del R.
decreto 5 ottobre 1921, n. 1569, per la denunzia dei danni subiti per
fatto di guerra dagli Enti locali nelle nuove Provincie del Regno.
(022U0775)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1922
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)