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LEGGE 18 maggio 1922, n. 646

Con la quale il termine del 31 marzo 1922, indicato nell'art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione, delle terre, è prorogato sino alla data di pubblicazione della legge «Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna», ed in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1922. (022U0646)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/06/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))