Che converte in legge il Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267
autorizzante il prelevamento, sui prezzi dei cereali di produzione
nazionale dell'anno agrario 1920-921 (raccolto 1921), di cui all'art.
1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni
quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione
agraria. (022U0645)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1922
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)