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LEGGE 14 maggio 1922, n. 645

Che converte in legge il Regio decreto 10 marzo 1921, n. 267 autorizzante il prelevamento, sui prezzi dei cereali di produzione nazionale dell'anno agrario 1920-921 (raccolto 1921), di cui all'art. 1 del Regio decreto 4 maggio 1920, n. 660, di centesimi 50 per ogni quintale in favore di Istituti di istruzione e di sperimentazione agraria. (022U0645)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/05/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))