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LEGGE 30 marzo 1922, n. 457

Che converte in legge il R. decreto 13 marzo 1921, n. 322, relativo al computo degli stipendi agli ufficiali richiamati dal congedo. (022U0457)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/04/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))