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LEGGE 23 marzo 1922, n. 397

Che autorizza un aumento del limite massimo per le pensioni di autorità da concedersi al personale dipendente dal Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1920-921. (022U0397)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/04/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))