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REGIO DECRETO 19 gennaio 1922, n. 295

Col quale si stabilisce che le ulteriori proposte di medaglie d'argento al valore militare per la stessa persona vivente decorata complessivamente di tre medaglie d'oro o d'argento siano prese in considerazione per la concessione della medaglia di bronzo distinta da apposito contrassegno. (022U0295)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026