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REGIO DECRETO 5 febbraio 1922, n. 57

Che dà facoltà al ministro dell'industria e commercio di derogare al limite di cui al penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 8 novembre 1921, n. 1636, relativo all'assegnazione dei contributi statali ed all'equa determinazione dei prezzi per la costruzione di case popolari ed economiche. (022U0057)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2010
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))