Che dà facoltà al ministro dell'industria e commercio di derogare
al limite di cui al penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 8
novembre 1921, n. 1636, relativo all'assegnazione dei contributi
statali ed all'equa determinazione dei prezzi per la costruzione di
case popolari ed economiche. (022U0057)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 26/02/1922
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)