Concernente l'assegnazione di 6 milioni per opere stradali, in conto
del fondo di 100 milioni, di cui all'art. 13, lett. p), della legge
20 agosto 1921, n. 1177. (021U2004)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1922
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)