Che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica la disposizione
dell'art. 4 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 737, circa il
divieto di vendita e l'invio all'estero di titoli di Stato e di
titoli emessi da Enti pubblici e Società nazionali, pagabili con
determinate modalità. (021U2003)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1922
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)