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REGIO DECRETO 15 dicembre 1921, n. 2003

Che estende alla Tripolitania ed alla Cirenaica la disposizione dell'art. 4 del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 737, circa il divieto di vendita e l'invio all'estero di titoli di Stato e di titoli emessi da Enti pubblici e Società nazionali, pagabili con determinate modalità. (021U2003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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vigente al 14/05/2026