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LEGGE 31 dicembre 1921, n. 1908

Che proroga il termine per la presentazione del rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario 1920-921. (021U1908)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-12-2009
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))