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REGIO DECRETO 16 novembre 1921, n. 1826

Contenente disposizioni circa le contabilità dei vaglia interni e dei titoli di credito postali relative agli esercizi al 1914-915 al 1919-920. (021U1826)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/01/1922 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 7-1-1922
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Ritenuto che la sistemazione  delle  contabilita'  riassuntive  dei
vaglia interni a tassa e di servizio e dei titoli di credito  postali
e' in arretrato di sette esercizi e precisamente da quello 1914-915 a
tutto il 1920-921; 
 
  Riconosciuta la necessita' di  addivenire  entro  brevissimo  tempo
alla sistemazione delle contabilita' stesse, nello  intento  precipuo
di non danneggiare, ulteriormente gli interessi del pubblico; 
 
  Considerato che per le eccezionali condizioni del periodo di guerra
difettano gli elementi per  l'applicazione  del  regolamento  per  la
gestione dei vaglia e dei titoli di credito postali approvato con  R.
decreto 25 luglio 1887, n. 4866 (3ª serie); 
 
  Visto il testo unico delle leggi postali approvato con  R.  decreto
del 14 dicembre 1899, n. 501, e successive modificazioni; 
 
  Visto il R. decreto del 25 luglio  1887,  n.  4866  (serie  3ª),  e
quello del 12 giugno 1910, n. 331; 
 
  In virtu' della legge 13 agosto 1921, n. 1080; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste
ed i telegrafi, di concerto con quello  del  tesoro  e  col  Comitato
Ministeriale costituito ai sensi della legge 13 agosto 1921, n. 1080; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Per le contabilita' dei vaglia interni  e  dei  titoli  di  credito
postali  relative  egli  esercizi   1914-915,   1915-916,   1916-917,
1917-918, 1918-919, 1919-920, e' sospesa l'applicazione dell'art.  61
del regolamento per la gestione dei vaglia e dei  titoli  di  credito
postali approvato con R. decreto n. 4866 (serie  3ª)  del  25  luglio
1887 e l'Amministrazione e' autorizzata a  compilare,  in  luogo  dei
riassunti   indicati   nell'articolo   stesso,   speciali   prospetti
schematici mensili per ciascuna specie di vaglia dai quali  risultino
soltanto le somme dei vaglia emessi, le rettificazioni a debito  o  a
credito e le somme dei vaglia rimasti da pagare o rinnovabili.