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REGIO DECRETO-LEGGE 16 novembre 1921, n. 1705

Che reca provvedimenti in dipendenza dei terremoti. (021U1705)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/1932)
Testo in vigore dal: 10-12-1921
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto 17 settembre 1910, n. 715; 
 
  Visto il R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, convertito nella  legge
1° aprile 1915, n. 476, all. D; 
 
  Visto il R. decreto 11 febbraio 1915, n. 109; 
 
  Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 578; 
 
  Visto il R. decreto 29 aprile 1915, n. 582; 
 
  Visto il R. decreto 9 maggio 1915, n. 654; 
 
  Visto il R. decreto 13 maggio 1915, n. 775; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 11 maggio 1916, n. 906; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1056; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 697; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1028; 
 
  Visto il  testo  unico  delle  leggi  emanate  in  conseguenza  del
terremoto del 28 dicembre 1908, approvato col decreto Luogotenenziale
19 agosto 1917, n. 1399; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 7 ottobre 1917, numero 1087; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 18 agosto 1918, numero 1325; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; 
 
  Visto il R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384; 
 
  Visto il R. decreto 12 marzo 1920, n. 503; 
 
  Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545; 
 
  Visto il R. decreto 9 maggio 1920, n. 665; 
 
  Visto il R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315; 
 
  Visto il R. decreto 10 marzo 1921, n. 227; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto col  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
ministro per gli affari dell'interno, e con i ministri  segretari  di
Stato del tesoro,  delle  finanze,  dell'istruzione  pubblica,  delle
colonie, per la giustizia e gli affari di culto; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono prorogati al 30 giugno 1922 per le localita'  danneggiate  dal
terremoto dell'8 maggio 1914: 
 
    1° il termine, gia' prorogato a 6 mesi dopo la conclusione  della
pace con l'art. 1 del decreto  Luogotenenziale  18  agosto  1918,  n.
1325, per la presentazione da  parte  di  privati  delle  domande  di
contributo diretto e di mutuo; 
 
    2° il termine, gia' prorogato a 6 mesi dopo la conclusione  della
pace con l'art. 2 del decreto  Luogotenenziale  18  agosto  1918,  n.
1325, per la presentazione delle domande di sussidio e  di  mutuo  da
parte di Provincie, di Comuni ed Enti morali.