Che assegna L. 10.000.000 per sussidi a Comuni e Consorzi per opere
stradali, di cui all'art. 16 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, in
conto del fondo di L. 100 milioni autorizzato con la legge stessa,
articolo 13 lettera p. (021U1597)
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/1921
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)