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REGIO DECRETO-LEGGE 16 novembre 1921, n. 1593

Concernente le imposte sul caffè, sui suoi surrogati e sugli organi d'illuminazione elettrica. (021U1593)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  24-11-1921 al: 15-9-1924
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Nostro decreto 3 luglio 1921, n. 848;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'atto dell'importazione del caffè viene, a partire dal 1° marzo 1922, riscosso un diritto complessivo per quintale, di:

lire mille, per il caffè in grani e in pellicole, proveniente da paesi ammessi al trattamento doganale convenzionale;

lire millecento, per il caffè in grani ed in pellicole proveniente da paesi ai quali si applica la tariffa generale;

lire millecinquecentoquaranta, per il caffè tostato.

Dette somme sono comprensive dei dazi doganali, dell'aggio e della tassa di consumo; l'importo di quest'ultima è rappresentato dalla differenza fra la somma complessiva e l'ammontare dei diritti doganali e dell'aggio.

Le dogane provvederanno a versare in tesoreria le singole quote con l'imputazione ai rispettivi capitoli del bilancio dell'entrata.

Resta, dalla data suddetta, abrogato il secondo comma dell'articolo 1 del Nostro decreto 3 luglio 1921, n. 848.