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REGIO DECRETO-LEGGE 6 settembre 1921, n. 1588

Che proroga al 30 giugno 1922 il termine fissato dall'articolo 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795) per la revisione delle tabelle del personale assistente tecnico e subalterno universitario. (021U1588)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  10-12-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (articolo 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795);
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (articolo 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1909, n. 795), per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, è prorogato al 30 giugno 1922.