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REGIO DECRETO 20 ottobre 1921, n. 1576

Che modificando gli articoli 74, terzo capoverso, della legge, testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, e 190 della legge, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, apporta semplificazioni per la contrattazione dei prestiti con la Cassa depositi e prestiti. (021U1576)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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vigente al 10/06/2026
Testo in vigore dal:  22-12-2008
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Art. 1

((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133))