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REGIO DECRETO-LEGGE 26 giugno 1921, n. 1557

Concernente la soppressione del ruolo organico del personale dell'ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici, alla dipendenza del Ministero dell'istruzione. (021U1557)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  25-11-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la tabella C, annessa alla legge 4 giugno 1911, n. 487;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, di concerto con quello dei lavori pubblici e con quello del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È soppresso il ruolo organico del personale dell'Ufficio tecnico per la costruzione degli edifici scolastici alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica, come dalla tabella C, annessa alla legge 4 giugno 1911, n. 487.