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REGIO DECRETO 9 ottobre 1921, n. 1473

Che apporta variazioni ad alcune disposizioni di carattere economico e finanziario del regolamento pel servizio metrico approvato con Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242. (021U1473)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/1921 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1924)
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Testo in vigore dal: 22-11-1921
al: 21-2-1924
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico  delle  leggi  metriche  approvato  con  Regio
decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª); 
 
  Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato  con  Regio
decreto 31 gennaio 1909, n. 242; 
 
  Visti i Regi decreti 4 aprile 1912, n. 402, e 10 dicembre 1914,  n.
1385, che modificano il regolamento predetto; 
 
  Visto il  decreto  Luogotenenziale  21  aprile  1919,  numero  733,
arrecante anch'esso variazioni al regolamento stesso; 
 
  Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del  saggio
delle monete e dei metalli preziosi; 
 
  Sentito il parare del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro  segretario  di  Stato   per
l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze, del
tesoro e dei lavori pubblici; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Agli articoli 55, 113, 114, 115, 131, 136 e 139 del regolamento pel
servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e
modificato coi RR. decreti 4 aprile 1912, n. 402, e 10 dicembre 1914,
n. 1385, nonche' col decreto Luogotenenziale  31  dicembre  1915,  n.
1929, sono sostituiti i seguenti: 
 
  Art. 55. - I Comuni che compongono ciascun distretto  metrico  sono
divisi in  due  distinti  riparti  o  sezioni,  secondo  una  tabella
proposta dal prefetto, dietro le indicazioni dell'ufficiale metrico e
approvata dal Ministero. Nel preparare questa tabella, si tiene conto
del numero degli utenti che dovra' approssimativamente essere  diviso
in parti uguali fra le due sezioni. La verificazione  viene  eseguita
ogni due anni in ciascuna sezione. 
 
  Oltreche' nei capoluoghi dei Comuni indicati all'art. 17 del  testo
unico delle leggi metriche  23  agosto  1890,  n.  7038  (serie  3ª),
possono stabilirsi uffici temporanei di verificazione in  frazioni  e
borgate dei Comuni che ottengano il consenso della Giunta provinciale
amministrativa e che si sottopongano a  corrispondere,  all'ufficiale
metrico, le indennita' indicate dall'art.  139-bis.  Gli  utenti  dei
Comuni  nei  quali  non  viene  stabilito  l'ufficio  temporaneo   di
verificazione sono aggregati, dietro loro domanda, ad uno dei  Comuni
piu' vicini, o di ufficio, al capoluogo di mandamento. 
 
  Art. 113. - I diritti da pagarsi pel saggio  e  marchio  di  lavori
d'oro e d'argento sono stabiliti nella proporzione di L. 300 per ogni
chilogramma d'oro e di L. 30 per  ogni  chilogramma  d'argento  e  di
argento dorato. 
 
  Il diritto di solo saggio sui lavori per i  quali  il  presentatore
non  richieda  o  non  consenta  il  marchio,  e'   stabilito   nella
proporzione di L. 30 per ogni chilogramma di lavori d'oro e di  L.  3
per ogni chilogramma di lavori d'argento o d'argento dorato. 
 
  Pero' il diritto non  puo'  essere,  in  alcun  caso,  inferiore  a
centesimi cinquanta. 
 
  Art. 114. - Pel saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, di dorato
e d'argento sono stabiliti i seguenti diritti: 
 
  Per ogni pezzetto o verga non eccedente l'ettogramma, oro  L.  3  e
dorato argento L. 1,50. 
 
  Per ogni verga  maggiore  di  un  ettogramma  o  non  eccedente  il
chilogramma, id. L. 6 e id. L. 3. 
 
  Per ogni verga di peso maggiore di un chilogramma, id. L. 9  e  id.
L. 4,50. 
 
  Pel saggio di un campione di ceneri auro argentifere  e'  stabilito
il diritto di L. 15. 
 
  Pel saggio di cui al capoverso  c)  dell'art.  103  e'  fissato  il
diritto di L. 9 per ogni saggio. 
 
  Nelle verghe e nei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento contenenti
platino, l'ufficiale metrico deve determinare  anche  il  titolo  del
platino ed in tal caso i diritti  di  saggio  fissati  nella  tabella
inserita nel presente articolo sono rispettivamente  e  singolarmente
aumentati di 6 lire. 
 
  Art. 115. - Nel laboratorio  dei  saggi  dell'Ufficio  centrale  si
eseguiscono i saggi e le analisi di cui al capoverso c) dell'art.  10
e per tali operazioni sono riscossi i diritti seguenti: 
 
  Per ogni analisi di leghe di  metalli  comuni:  lire  quindici  per
ciascuno dei componenti da determinare, con un minimo di L. 30. 
 
  Per ogni determinazione qualitativa d'argentatura o doratura,  lire
3. 
 
  Per saggi non indicati nel presente  articolo  viene  percepito  un
diritto in ragione del tempo impiegato sulla base di L. 4,50  all'ora
di lavoro. 
 
  Art. 131. - Per le verificazioni facoltative  di  cui  all'art.  35
della  legge,  da  eseguirsi  nel  laboratorio  metrico  dell'Ufficio
centrale sono riscossi i diritti seguenti: 
 
  A. - Tariffa per la verificazione dei termometri 
       (esclusi quelli per uso medico). 
       Per ogni osservazione fra 25° e 50°, L. 0,60. 
       Per ogni osservazione fuori di quest'intervallo e 
       non superiore a 100° ne' inferiore a 0°, L. 1,50. 
       Per ogni osservazione non compresa fra 0° e 100° e 
       dentro i limiti nei quali il laboratorio 
       dell'ufficio centrale disponga dei mezzi atti a 
       fare la verificazione, viene percepito il diritto di L. 3. 
       Per ogni indicazione incisa d'ufficio (escluse 
       quelle prescritte dall'art. 119, che sono 
       gratuite), L. 0,30. 
       L'importo minimo delle indennita', quando il 
       termometro sia accompagnato dal certificato, e' di L. 3. 
       Per la verificazione di un termometro 
       precedentemente verificato e bollato, L. 0,75. 
 
  B. - Tariffa per la verificazione dei termometri 
       per uso medico. 
       Come la precedente di cui alla lettera A colla 
       riduzione del 50%. 
 
  C. - Tariffa per la verificazione degli alcoolometri. 
       Per ogni termo-alcoolometro, L. 6. 
       Per ogni alcoolometro semplice, L. 4,50. 
       Per la verificazione di un punto del termometro, 
       oltre i tre prescritti dall'art. 125, L. 0,60. 
       Per la verificazione di un punto della scala 
       alcoolometrica, oltre i cinque prescritti, L. 0,80. 
       Per ogni indicazione incisa d'ufficio, oltre 
       quelle prescritte dall'art. 126, L. 0,30. 
 
  D. - Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza 
       aventi carattere di precisione. 
       Per la verificazione della lunghezza di misure a 
       teste ed a tratti, compresa tra 2 punti, non 
       superiori ad 1 metro, alla temperatura ambiente, L. 22,50. 
       Per la verificazione dei decimetri di un metro, L. 22,50. 
       Per la verificazione dei primi 20 centimetri di un metro o 
       per la verificazione dei centimetri di un doppio 
       decimetro, L. 36. 
       Per la verificazione dei primi 10 millimetri di 
       una lunghezza, L. 22,50. 
 
  E. - Tariffa per la verificazione di pesi aventi carattere 
       di precisione. 
       Per la verificazione di una serie di pesi 
       frazionari del gramma senza la determinazione 
       diretta dei volumi, L. 15. 
       Per la verificazione di una serie di pesi, tra un 
       gramma e 100 grammi, senza la determinazione 
       diretta dei volumi, L. 21. 
       Per la verificazione di una serie di pesi dal 
       gramma al chilogramma, senza la determinazione 
       diretta dei volumi, L. 30. 
       Per la verificazione di un chilogramma campione, 
       con la determinazione diretta del volume, L. 30. 
 
  F. - Tariffa Per la verificazione facoltativa dei 
       manometri, di qualunque tipo dando le correzioni 
       per unita' intere o multipli di unita', siano esse 
       espresse in kg., per cmq., in atmosfere o in metri 
       di acqua. 
       Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg. per cmq., L. 9. 
       Quando hanno l'indicazione massima superiore a 25 
       kg. per cmq., ma non maggiore di l00 kg. per cmq., L. 15. 
       Quando hanno l'indicazione massima superiore a 100 
       kg. per cmq., L. 21. 
 
  G. - Tariffa ad ore di lavoro, in ragione di L. 4,50 all'ora, 
       per quanto segue: 
       Per la verificazione dei densimetri (areometri e 
       termo-areometri) indicanti la densita' dei liquidi 
       fra 0,7 e 1,85; 
       Per verificazioni speciali non indicate nelle 
       tariffe precedenti; calibrazioni e altre ricerche 
       di termometria; verificazioni e determinazioni di 
       alta precisione, che siano consentite dai mezzi di 
       cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti 
       lunghezze, volumi e masse. 
 
  Art. 136. - L'ufficiale metrico, invitato ad eseguire operazioni di
verificazione prima o di collaudo di posa in opera di pesi fissi o di
verificazione  periodica  di  strumenti  metrici   a   domicilio   di
fabbricanti o di utenti,  in  conformita'  delle  disposizioni  degli
articoli 45, 46 e 56, deve portare con se' i campioni e gli strumenti
dell'ufficio necessari ed avvalersi, per le operazioni,  di  siffatto
materiale, escluso quello dei fabbricanti  metrici,  salvo  pero'  il
disposto dell'art. 45. Nei casi suddetti, sono  dovute  all'ufficiale
metrico, dai fabbricanti o dagli utenti, le seguenti indennita': 
 
  1. Se le operazioni si compiono nel Comune sede dell'ufficio 
     permanente o temporaneo: 
     L'indennita' di lire 12 per ognuno degli esercizi tali 
     considerati dal presente regolamento, posti entro il raggio di 
     km. 3 dall'Ufficio permanente o temporaneo, ovvero: 
     L'indennita' di lire 8, piu' quella ordinaria di viaggio ed 
     il rimborso delle spese pel trasporto del materiale, se 
     gli esercizi siano posti oltre il raggio suddetto. 
     Se gli esercizi d'uno stesso utente siano piu' di quattro 
     complessivamente le indennita' di lire 12 e 8 saranno ridotte 
     rispettivamente a meta' con prevalenza per gli esercizi oltre 
     i quattro, pei quali compete la indennita' minore. 
 
  2. Se le operazioni si compiono fuori del Comune sede dell'Ufficio 
     temporaneo o permanente: 
     Le indennita' di viaggio e soggiorno stabilite dalle norme 
     generali in vigore ed il rimborso delle spese pel 
     trasporto del materiale. 
     In ogni caso in cui spettino indennita' di viaggio e soggiorno o 
     rimborso di spese per operazioni compiute presso diversi utenti, 
     l'ammontare ne sara' ripartito fra gli interessati. 
     I compensi suddetti, occorrendo, potranno essere variati con u' 
     decreto Ministeriale previ accordi col ministro del tesoro. 
 
  Art. 139. - In compenso di ogni spesa necessaria ad  effettuare  la
verificazione periodica dei pesi e delle misure  in  tutti  i  luoghi
indicati dall'art. 17 del testo unico delle leggi metriche, approvato
con  R.  decreto  23  agosto  1890,  n.  7088  (serie  3ª),   saranno
corrisposte, agli  ufficiali  metrici,  esclusivamente,  le  seguenti
indennita' speciali: 
 
  a) per ogni trasporto del materiale prescritto in ciascun 
     Ufficio metrico temporaneo o, da questo, nell'Ufficio metrico 
     permanente, quante volte occorra: 
 
  1° una quota fissa di L. 15; 
 
  2° un'indennita' per ogni chilometro di percorso di L. 2,50 se 
     effettuato su strade carreggiabili e di L. 5 
     se su strade mulattiere; 
 
  Per i trasporti o parti di essi da  effettuarsi  sulle  ferrovie  o
strade con regolare servizio a trazione meccanica quando il  percorso
superi i dieci chilometri, o per via di mare, competera' il  rimborso
delle spese effettivamente sostenute. 
 
  I percorsi effettuati e la  natura  delle  strade  risulteranno  da
apposite  tabelle,  redatte  in  base  all'itinerario  per  il  giro,
approvate  dai  competenti  Uffici  del  genio   civile,   viste   le
disposizioni del presente articolo; 
 
  b) centesimi 25 per ogni certificato rilasciato agli utenti che 
     abbiano adempiuto all'obbligo della verificazione periodica, 
     tanto negli Uffici metrici permanenti come in quelli temporanei; 
 
  c) i 3/5 dell'ordinaria  indennita'  di  missione  per  ognuno  dei
giorni in cui, in  conformita'  dell'itinerario  per  il  giro  della
verificazione periodica dei pesi e delle misure debitamente approvato
e pubblicato, saranno compiute le operazioni nei  Comuni  escluso  il
capoluogo del distretto; 
 
  d) l'ordinaria indennita' di missione per ogni altro giorno 
     compreso nel periodo stabilito per il giro, in cui, in 
     necessaria dipendenza dello svolgimento dell'itinerario, 
     l'ufficiale metrico sia costretto a permanere fuori del 
     capoluogo del distretto, esclusi i giorni nei quali competono 
     le indennita' ai sensi del comma a) dell'articolo seguente; 
 
  e) un terzo dei compensi globali di cui al n. 2 del comma a) 
     per tutte le spese di viaggio attinenti all'esecuzione del giro, 
     comprese quelle necessarie per soddisfare alle 
     prescrizioni dell'art. 71 (comma 5°). 
 
  Tutti  i  compensi  suddetti  saranno  corrisposti  dal   Ministero
anticipatamente nella misura di 4/5 e, nel resto,  dopo  ultimato  il
giro della verificazione periodica e trasmessi i documenti  contabili
giustificativi. 
 
  I compensi stessi potranno, occorrendo, essere variati con  decreto
Ministeriale, previ accordi col ministro del tesoro. 
 
  Art.  139.-bis.  -  Per  l'impianto   di   uffici   temporanei   di
verificazione periodica nelle frazioni o borgate dei Comuni, ai sensi
dell'art. 55 o dovunque  ne  sia  autorizzata  l'istituzione  in  via
straordinaria per conto dei Comuni  o  dello  Stato,  i  Municipi,  o
l'Amministrazione metrica, in  quest'ultimo  caso,  corrisponderanno,
agli ufficiali metrici, quanto segue: 
 
  a) l'indennita' giornaliera ordinaria per ognuno dei giorni 
     stabiliti per la verificazione e per quelli eventualmente 
     impiegati nei viaggi necessari a norma del comma seguente; 
 
  b) le indennita' ordinarie di viaggio per il percorso dalle 
     localita' ove  venne  istituito,  a  norma  dell'itinerario,  il
precedente 
     Ufficio temporaneo ed anche per l'eventuale ritorno allo stesso, 
     quando cio' sia necessario per il normale svolgimento del giro, 
     ovvero da e per l'Ufficio permanente, se occorra, 
     indipendentemente dalle esigenze del giro stesso, muovere 
     da siffatto Ufficio e restituirvisi; 
 
  c) il rimborso delle spese effettivamente sostenute pel trasporto 
     del materiale sul percorso di cui al comma precedente, 
     sempreche'    le    Amministrazioni    comunali,     avvertitene
tempestivamente, 
     non abbiano dichiarato di provvedere a loro cura al trasporto 
     stesso, quando esso sia a loro carico. 
 
  Art. 139.-ter. - Agli ufficiali metrici incaricati di  compiere  il
giro in un distretto metrico diverso da quello ove risiedono, saranno
corrisposte le stesse indennita' indiciate negli articoli precedenti. 
 
  Pero' l'indennita' di cui al comma c) dell'art. 139 sara'  di  4/5,
anziche' di 3/5 dell'ordinaria indennita' di missione.